LINEE GUIDA COSTITUZIONE “PROGETTO FEDERALE”
PREMESSA
In questi mesi, sono intercorsi molteplici
contatti diretti a verificare l’esistenza delle condizioni per la costituzione
di un nuovo soggetto politico che aggregasse sia i dispersi della diaspora 5
Stelle sia componenti di altre realtà nuove e originali quali liste civiche e
associazioni.
Nel primo incontro romano del 13 aprile
2014 gli orientamenti che si sono contrapposti sulla natura che avrebbe dovuto
avere questo nuovo soggetto politico si sono inizialmente polarizzate, intorno
a due opzioni:
1.
quella che auspicava la nascita di un
soggetto unico (una specie di partito, aperto alla adesione solo dei singoli
cittadini) che, pur liquido e partecipativo, superasse da subito le diverse
realtà associative nate nei vari territori;
2.
quella che riteneva invece necessario
avviare un processo di coordinamento-confederazione delle diverse realtà
associative già presenti e operanti a livello territoriale, mettendo in comune principi
e obiettivi politici, e associando via via su base federale le diverse realtà
territoriali che si fossero data forma organizzata (ipotesi perseguita da vari
associazioni/gruppi quali LDM, DAS, Liberiamo la Basilicata, più altre realtà
non organizzate romane e di altre regioni italiane).
L’opzione che ha raccolto maggior consenso e sulla quale si è continuato a
lavorare è stata senza dubbio quella federale.
La formula federale è infatti, al momento,
l’unica in grado di aggregare le varie esperienze e realtà presenti su tutto il
territorio nazionale, lasciando integre le specificità e le diverse sensibilità
maturate sino ad oggi.
Sono quindi proseguite e si sono
intensificate le interlocuzioni tra i sostenitori delle idealità federative che
sono sfociate nell’incontro del 31 maggio 2014 a Roma, dove erano
presenti anche rappresentanti di UVT oltre a quelli di LDM, DAS, Liberiamo la
Basilicata e dei gruppi romani, e dove sono state poste le basi per la
costruzione di un percorso comune teso alla costituzione di un soggetto
politico federale nazionale dal nome di PROGETTO
FEDERALE.
Ulteriori incontri tra le varie anime di
Progetto Federale si sono tenuti a Bologna, il 15 giugno
2014, e a Matera, il 21 giugno 2014.
Il modello federale non preclude in teoria
di esplorare in futuro la via unitaria.
Una volta che PROGETTO FEDERALE si sia
sviluppato e radicato, e una volta che le sue varie componenti si siano meglio
conosciute e integrate, nulla vieta, perlomeno in linea di principio, di
trasformare PROGETTO FEDERALE in un soggetto unitario nel quale confluiscano le
diverse entità locali.
Quanto alle remore espresse nei confronti
di un soggetto federale motivate da una presunta ‘debolezza’ del momento
centrale nei confronti delle varie realtà locali, anche con riferimento alla
‘presa’ e alla ‘tenuta’ degli indirizzi politici del livello nazionale sulle
realtà locali, è evidente come sia ben possibile costituire PROGETTO FEDERALE
in termini di realtà forte che aggreghi e coordini organicamente le varie
realtà territoriali (già esistenti o in via di formazione) secondo le seguenti regole
generali.
1. PRINCIPI
1)
PROGETTO FEDERALE avrà un unico nome e un
unico simbolo, e sarà organizzato su base regionale.
2)
PROGETTO FEDERALE verrà costituito
mediante atto pubblico. La sua costituzione dovrà avvenire nel rispetto della
normativa attualmente vigente (in particolare: Codice Civile, D.L. 28 dicembre
2013, come convertito dall’art. 1, comma 1, l. 21 febbraio 2014, n. 13, ecc.).
3)
PROGETTO FEDERALE vedrà l’adesione di
tutti i gruppi territoriali (tra quelli accreditati sino a ora) che decideranno di partecipare
come fondatori. Potranno aderire soltanto gruppi che abbiano riconosciuta consistenza
e credibilità a livello territoriale, costituiti o costituendi sotto forma di
associazione.
4)
Tutti i gruppi che intendono aderire
dovranno:
a.
adottare uno statuto (o eventualmente
adattare quello già adottato) in linea con le disposizioni riportate nello
Statuto di PROGETTO FEDERALE;
b.
sottoscrivere il Manifesto politico e la
Carta dei principi di PROGETTO FEDERALE
5)
Sino alla costituzione delle Associazioni
regionali, ogni gruppo avrà un rappresentante in Assemblea federale
nazionale.
6)
Eventuali adesioni di parlamentari a
PROGETTO FEDERALE avverranno a titolo individuale. Laddove un gruppo o una
componente parlamentare manifestassero l’intenzione di aderire a PROGETTO
FEDERALE saranno individuate le opportune forme di collegamento e di
collaborazione/integrazione.
7)
I parlamentari aderenti a PROGETTO
FEDERALE ne sottoscrivono il Manifesto politico e la Carta dei principi e si
impegnano a seguire le linee politiche di PROGETTO FEDERALE come espresse
dall’Assemblea federale nazionale.
8)
I parlamentari, i presidenti di
regione/consiglieri regionali e i sindaci delle città capoluogo aderenti a
PROGETTO FEDERALE sono componenti di diritto dell’Assemblea federale nazionale.
In questo modo, si verrà a costituire l’Assemblea
federale nazionale di PROGETTO FEDERALE, partecipata in forma democratica dai
gruppi e dalle figure istituzionali.
2. ASSEMBLEA
FEDERALE NAZIONALE – COMPOSIZIONE
In fase costituente e in via transitoria,
l’Assemblea federale nazionale di PROGETTO FEDERALE sarà composta da un
rappresentante di ogni gruppo fondatore, a prescindere dalla sua consistenza
numerica o provenienza territoriale, che avrà diritto a un voto.
Laddove più gruppi fondatori provengano
dalla stessa Regione, detti gruppi, all’atto dell’adesione a PROGETTO FEDERALE,
si impegnano entro un congruo periodo di tempi (sei mesi/un anno) a trovare una
sintesi che permetta loro di costituire un’unica Associazione regionale (eventualmente
anche su ulteriore base federativa regionale, per esempio a livello provinciale
e/o comunale) in modo da esprimere, a regime, un singolo rappresentante per
quella regione in Assemblea federale nazionale.
Nelle regioni dove è presente un solo
gruppo fondatore esso diventa immediatamente l’Associazione regionale federata
espressione di PROGETTO FEDERALE per quella Regione.
In tal modo, nella fase costituente,
alcune regioni sarebbero rappresentate, nella Assemblea federale nazionale, da
più gruppi (vedi Emilia-Romagna, Veneto, etc.); altre regioni saranno invece
rappresentate da una sola Associazione regionale (vedi Sardegna, Sicilia, Basilicata,
etc.), e altre regioni non saranno rappresentate.
A regime, però, ogni Associazione
regionale esprimerà un solo rappresentante.
In ogni caso, i gruppi locali/Associazioni
regionali rappresentati in Assemblea federale nazionale avranno diritto a un
voto ciascuno, a prescindere dalla provenienza territoriale o dal numero dei
propri iscritti.
3. I PARLAMENTARI
Come detto, in fase costituente faranno
parte dell’Assemblea federale nazionale i parlamentari che aderiranno a
PROGETTO FEDERALE secondo le modalità sopra indicate.
L’Assemblea federale deciderà sulle
richieste di adesione.
A regime, faranno parte dell’Assemblea
federale nazionale i singoli rappresentanti regionali (uno per regione), i
parlamentari, i presidenti di regione e consiglieri regionali nonché i sindaci
delle città capoluogo eletti sul territorio, i quali fungeranno inoltre da
elemento di ponderazione tra le varie Associazioni regionali in termini sia di
consistenza numerica e seguito politico della singola Associazione regionale,
sia di popolazione della regione di provenienza.
4.
LE RICHIESTE DI ADESIONE DI NUOVI GRUPPI E ISCRIZIONI
a. Adesione dei gruppi
Le richieste di adesione da parte di nuovi
gruppi provenienti dalle varie regioni saranno ricevute (o dovranno essere
reindirizzate) in sede regionale, secondo regole generali stabilite da PROGETTO
FEDERALE. Ogni Associazione regionale deciderà autonomamente sull’affiliazione
di nuovi gruppi optando per la fusione o per la formula federativa.
Qualora il gruppo che richiedesse di
aderire a PROGETTO FEDERALE provenisse da una regione dove non è già costituita
alcuna Associazione regionale, detto gruppo potrà essere federato, e - da solo
o con altri gruppi del suo territorio che aderissero in fasi successive- potrà
essere stimolato a formare una nuova associazione regionale con le regole di
cui sopra.
In alternativa, sempre nelle regioni dove non è presente alcuna Associazione regionale,
esiste di fatto la possibilità di provvedere a formare sezioni locali con una
“forma-partito” non confederata rivolgendosi ai nuovi iscritti attivi e
partecipativi sui nuovi territori, sempre nell’ottica di promuovere la
costituzione di autonome Associazioni regionali.
All’atto dell’adesione ogni gruppo
locale/Associazione regionale si impegnerà a:
a.
avere finalità corrispondenti a quelli
dello statuto nazionale eventualmente adattando un proprio statuto, qualora
esistente, a tali finalità;
b.
dotarsi di struttura degli organi, sistemi
di elettorato attivo e passivo, bilancio tipo con relativo piano dei conti
conformi alla normativa vigente nonché, laddove opportuno e/o necessario, a
criteri stabiliti da appositi atti di indirizzo di PROGETTO FEDERALE;
c.
prevedere sistemi di rappresentanza
commisurati al numero effettivo degli iscritti;
d.
adottare il simbolo di PROGETTO FEDERALE da
inserire nel logo e nella denominazione del gruppo locale/Associazione
regionale;
e.
far aderire a PROGETTO FEDERALE eventuali proprie
figure istituzionali locali (ad esempio consiglieri comunali o regionali)
elette alle amministrative 2014.
b. Iscrizioni
Per le iscrizioni/tesseramenti dei
cittadini, mantenendo come regola di base quella che vi sia un unica BANCA DATI
NAZIONALE degli iscritti, si potrà procedere in due modi:
1)
i singoli cittadini potranno scegliere se
aderire a PROGETTO FEDERALE tramite le Associazioni regionali e i gruppi
locali.
2)
i singoli cittadini potranno aderire direttamente
a PROGETTO FEDERALE mediante una piattaforma unica nazionale.
Posta la necessità di una verifica
territoriale delle richieste di adesione, entrambe le soluzioni appaiono
percorribili, anche in contemporanea. Grazie alle piattaforme, sia locali sia
nazionali, per la consultazione permanente di tutti gli iscritti, è infatti
possibile isolare eventuali persone sgradevoli su indicazione delle
Associazioni regionali.
5. I GRUPPI LOCALI/ASSOCIAZIONI
REGIONALI
I gruppi locali/Associazioni regionali -ciascuno
nel proprio ambito territoriale- saranno liberi di gestire autonomamente le
proprie attività (nel rispetto, ovviamente, delle regole statutarie nonché dei
principi e delle politiche elaborate in sede nazionale).
Essi sceglieranno il proprio
rappresentante nell’Assemblea federale nazionale nonché i propri candidati per
qualsiasi tipologia di consultazione elettorale in completa autonomia dal
livello nazionale di PROGETTO FEDERALE.
Nelle regioni in cui sono presenti più
gruppi (ad esempio Emilia-Romagna, etc.), in fase transitoria, e, comunque,
sino alla costituzione dell’Associazione regionale, detti gruppi dovranno
coordinare tra loro le proprie attività. In ogni caso, nel momento in cui in
tale periodo vi fosse la necessità di presentare liste a livello locale, i
diversi gruppi saranno chiamati a mettersi d’accordo per ottenere l’uso del
simbolo nazionale. In caso di controversie saranno le stesse strutture
regionali a dirimerle. Qualora ciò non accadesse, sarà compito di PROGETTO
FEDERALE trovare una soluzione.
6. ASSEMBLEA FEDERALE
NAZIONALE – FUNZIONI
1)
esprime le politiche
nazionali sulla base delle indicazioni provenienti dalle varie Associazioni
regionali federate nonché dagli strumenti di democrazia partecipata che saranno
attivati;
2)
garantisce l’unitarietà della linea
politica nazionale e si pone come stanza di compensazione di eventuali
conflitti nelle relazioni tra le Associazioni regionali federate;
3)
coordina le diverse attività delle varie
Associazioni regionali federate (che conserveranno comunque la loro autonomia
all’interno dei princìpi comuni), anche attraverso l’invio di osservatori alle
riunioni delle loro assemblee;
4)
approva i regolamenti e le regole
necessarie al miglior coordinamento delle Associazioni regionali federate;
5)
cura le relazioni e la comunicazione a
livello nazionale al fine del miglior coordinamento unitario delle attività
federali e della attività regionali di valenza nazionale;
6)
gestisce le piattaforme nazionali per la
democrazia partecipata;
7)
supporta l’attività dei gruppi
parlamentari;
8)
dirige l’attività amministrativa e
amministra il patrimonio federale in funzione delle proprie esigenze politiche
nonché di quelle delle singole realtà territoriali;
9)
determina i criteri di ripartizione delle
risorse;
10)
vigila sull’osservanza dello Statuto e
delle norme federali da parte di tutti gli associati;
11)
controlla la regolarità amministrativa e
contabile della gestione delle Associazioni regionali federate;
12)
disciplina l’uso del simbolo nazionale e,
in casi di eccezionale gravità, con voto a maggioranza qualificata, ne nega
l’uso;
13)
sanziona e/o esclude, con voto a
maggioranza qualificata, quei gruppi o quei singoli che violassero le regole o i
principi comuni in modo grave e reiterato;
14)
disciplina le situazioni di conflitto di
interesse;
Per lo svolgimento delle attività di cui
sopra l’Assemblea federale nazionale avrà poteri di controllo, ispezione e
verifica delle attività dei gruppi locali/Associazioni regionali, e potrà
istituire organi e uffici secondo regole che saranno definite dall’Assemblea
stessa.
I lavori dell’Assemblea federale nazionale
saranno disciplinati da un apposito Regolamento di organizzazione e
funzionamento.
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