Linee Guida



LINEE GUIDA COSTITUZIONE “PROGETTO FEDERALE”

PREMESSA
In questi mesi, sono intercorsi molteplici contatti diretti a verificare l’esistenza delle condizioni per la costituzione di un nuovo soggetto politico che aggregasse sia i dispersi della diaspora 5 Stelle sia componenti di altre realtà nuove e originali quali liste civiche e associazioni. 

Nel primo incontro romano del 13 aprile 2014 gli orientamenti che si sono contrapposti sulla natura che avrebbe dovuto avere questo nuovo soggetto politico si sono inizialmente polarizzate, intorno a due opzioni:
1.      quella che auspicava la nascita di un soggetto unico (una specie di partito, aperto alla adesione solo dei singoli cittadini) che, pur liquido e partecipativo, superasse da subito le diverse realtà associative nate nei vari territori;
2.      quella che riteneva invece necessario avviare un processo di coordinamento-confederazione delle diverse realtà associative già presenti e operanti a livello territoriale, mettendo in comune principi e obiettivi politici, e associando via via su base federale le diverse realtà territoriali che si fossero data forma organizzata (ipotesi perseguita da vari associazioni/gruppi quali LDM, DAS, Liberiamo la Basilicata, più altre realtà non organizzate romane e di altre regioni italiane).

L’opzione che ha raccolto maggior consenso e sulla quale si è continuato a lavorare è stata senza dubbio quella federale.
La formula federale è infatti, al momento, l’unica in grado di aggregare le varie esperienze e realtà presenti su tutto il territorio nazionale, lasciando integre le specificità e le diverse sensibilità maturate sino ad oggi.  

Sono quindi proseguite e si sono intensificate le interlocuzioni tra i sostenitori delle idealità federative che sono sfociate nell’incontro del 31 maggio 2014 a Roma, dove erano presenti anche rappresentanti di UVT oltre a quelli di LDM, DAS, Liberiamo la Basilicata e dei gruppi romani, e dove sono state poste le basi per la costruzione di un percorso comune teso alla costituzione di un soggetto politico federale nazionale dal nome di PROGETTO FEDERALE.
Ulteriori incontri tra le varie anime di Progetto Federale si sono tenuti a Bologna, il 15 giugno 2014, e a Matera, il 21 giugno 2014.

Il modello federale non preclude in teoria di esplorare in futuro la via unitaria.
Una volta che PROGETTO FEDERALE si sia sviluppato e radicato, e una volta che le sue varie componenti si siano meglio conosciute e integrate, nulla vieta, perlomeno in linea di principio, di trasformare PROGETTO FEDERALE in un soggetto unitario nel quale confluiscano le diverse entità locali.
Quanto alle remore espresse nei confronti di un soggetto federale motivate da una presunta ‘debolezza’ del momento centrale nei confronti delle varie realtà locali, anche con riferimento alla ‘presa’ e alla ‘tenuta’ degli indirizzi politici del livello nazionale sulle realtà locali, è evidente come sia ben possibile costituire PROGETTO FEDERALE in termini di realtà forte che aggreghi e coordini organicamente le varie realtà territoriali (già esistenti o in via di formazione) secondo le seguenti regole generali.






1.      PRINCIPI
1)     PROGETTO FEDERALE avrà un unico nome e un unico simbolo, e sarà organizzato su base regionale.
2)     PROGETTO FEDERALE verrà costituito mediante atto pubblico. La sua costituzione dovrà avvenire nel rispetto della normativa attualmente vigente (in particolare: Codice Civile, D.L. 28 dicembre 2013, come convertito dall’art. 1, comma 1, l. 21 febbraio 2014, n. 13, ecc.).
3)     PROGETTO FEDERALE vedrà l’adesione di tutti i gruppi territoriali (tra quelli accreditati  sino a ora) che decideranno di partecipare come fondatori. Potranno aderire soltanto gruppi che abbiano riconosciuta consistenza e credibilità a livello territoriale, costituiti o costituendi sotto forma di associazione.
4)     Tutti i gruppi che intendono aderire dovranno:
a.      adottare uno statuto (o eventualmente adattare quello già adottato) in linea con le disposizioni riportate nello Statuto di PROGETTO FEDERALE;
b.     sottoscrivere il Manifesto politico e la Carta dei principi di PROGETTO FEDERALE
5)     Sino alla costituzione delle Associazioni regionali, ogni gruppo avrà un rappresentante in Assemblea federale nazionale. 
6)     Eventuali adesioni di parlamentari a PROGETTO FEDERALE avverranno a titolo individuale. Laddove un gruppo o una componente parlamentare manifestassero l’intenzione di aderire a PROGETTO FEDERALE saranno individuate le opportune forme di collegamento e di collaborazione/integrazione.
7)     I parlamentari aderenti a PROGETTO FEDERALE ne sottoscrivono il Manifesto politico e la Carta dei principi e si impegnano a seguire le linee politiche di PROGETTO FEDERALE come espresse dall’Assemblea federale nazionale.
8)     I parlamentari, i presidenti di regione/consiglieri regionali e i sindaci delle città capoluogo aderenti a PROGETTO FEDERALE sono componenti di diritto dell’Assemblea federale nazionale.

In questo modo, si verrà a costituire l’Assemblea federale nazionale di PROGETTO FEDERALE, partecipata in forma democratica dai gruppi e dalle figure istituzionali.

2.      ASSEMBLEA FEDERALE NAZIONALE – COMPOSIZIONE
In fase costituente e in via transitoria, l’Assemblea federale nazionale di PROGETTO FEDERALE sarà composta da un rappresentante di ogni gruppo fondatore, a prescindere dalla sua consistenza numerica o provenienza territoriale, che avrà diritto a un voto.

Laddove più gruppi fondatori provengano dalla stessa Regione, detti gruppi, all’atto dell’adesione a PROGETTO FEDERALE, si impegnano entro un congruo periodo di tempi (sei mesi/un anno) a trovare una sintesi che permetta loro di costituire un’unica Associazione regionale (eventualmente anche su ulteriore base federativa regionale, per esempio a livello provinciale e/o comunale) in modo da esprimere, a regime, un singolo rappresentante per quella regione in Assemblea federale nazionale.
Nelle regioni dove è presente un solo gruppo fondatore esso diventa immediatamente l’Associazione regionale federata espressione di PROGETTO FEDERALE per quella Regione.
In tal modo, nella fase costituente, alcune regioni sarebbero rappresentate, nella Assemblea federale nazionale, da più gruppi (vedi Emilia-Romagna, Veneto, etc.); altre regioni saranno invece rappresentate da una sola Associazione regionale (vedi Sardegna, Sicilia, Basilicata, etc.), e altre regioni non saranno rappresentate.
A regime, però, ogni Associazione regionale esprimerà un solo rappresentante.
In ogni caso, i gruppi locali/Associazioni regionali rappresentati in Assemblea federale nazionale avranno diritto a un voto ciascuno, a prescindere dalla provenienza territoriale o dal numero dei propri iscritti.

3.      I PARLAMENTARI
Come detto, in fase costituente faranno parte dell’Assemblea federale nazionale i parlamentari che aderiranno a PROGETTO FEDERALE secondo le modalità sopra indicate.
L’Assemblea federale deciderà sulle richieste di adesione.
A regime, faranno parte dell’Assemblea federale nazionale i singoli rappresentanti regionali (uno per regione), i parlamentari, i presidenti di regione e consiglieri regionali nonché i sindaci delle città capoluogo eletti sul territorio, i quali fungeranno inoltre da elemento di ponderazione tra le varie Associazioni regionali in termini sia di consistenza numerica e seguito politico della singola Associazione regionale, sia di popolazione della regione di provenienza.

4.      LE RICHIESTE DI ADESIONE DI NUOVI GRUPPI E ISCRIZIONI
a.     Adesione dei gruppi
Le richieste di adesione da parte di nuovi gruppi provenienti dalle varie regioni saranno ricevute (o dovranno essere reindirizzate) in sede regionale, secondo regole generali stabilite da PROGETTO FEDERALE. Ogni Associazione regionale deciderà autonomamente sull’affiliazione di nuovi gruppi optando per la fusione o per la formula federativa.

Qualora il gruppo che richiedesse di aderire a PROGETTO FEDERALE provenisse da una regione dove non è già costituita alcuna Associazione regionale, detto gruppo potrà essere federato, e - da solo o con altri gruppi del suo territorio che aderissero in fasi successive- potrà essere stimolato a formare una nuova associazione regionale con le regole di cui sopra.
In alternativa, sempre nelle regioni dove non è presente alcuna Associazione regionale, esiste di fatto la possibilità di provvedere a formare sezioni locali con una “forma-partito” non confederata rivolgendosi ai nuovi iscritti attivi e partecipativi sui nuovi territori, sempre nell’ottica di promuovere la costituzione di autonome Associazioni regionali.

All’atto dell’adesione ogni gruppo locale/Associazione regionale si impegnerà a:
a.      avere finalità corrispondenti a quelli dello statuto nazionale eventualmente adattando un proprio statuto, qualora esistente, a tali finalità;
b.      dotarsi di struttura degli organi, sistemi di elettorato attivo e passivo, bilancio tipo con relativo piano dei conti conformi alla normativa vigente nonché, laddove opportuno e/o necessario, a criteri stabiliti da appositi atti di indirizzo di PROGETTO FEDERALE; 
c.      prevedere sistemi di rappresentanza commisurati al numero effettivo degli iscritti;
d.     adottare il simbolo di PROGETTO FEDERALE da inserire nel logo e nella denominazione del gruppo locale/Associazione regionale;  
e.      far aderire a PROGETTO FEDERALE eventuali proprie figure istituzionali locali (ad esempio consiglieri comunali o regionali) elette alle amministrative 2014.

b.     Iscrizioni
Per le iscrizioni/tesseramenti dei cittadini, mantenendo come regola di base quella che vi sia un unica BANCA DATI NAZIONALE degli iscritti, si potrà procedere in due modi:
1)     i singoli cittadini potranno scegliere se aderire a PROGETTO FEDERALE tramite le Associazioni regionali e i gruppi locali.
2)     i singoli cittadini potranno aderire direttamente a PROGETTO FEDERALE mediante una piattaforma unica nazionale.
Posta la necessità di una verifica territoriale delle richieste di adesione, entrambe le soluzioni appaiono percorribili, anche in contemporanea. Grazie alle piattaforme, sia locali sia nazionali, per la consultazione permanente di tutti gli iscritti, è infatti possibile isolare eventuali persone sgradevoli su indicazione delle Associazioni regionali.

5.      I GRUPPI LOCALI/ASSOCIAZIONI REGIONALI  
I gruppi locali/Associazioni regionali -ciascuno nel proprio ambito territoriale- saranno liberi di gestire autonomamente le proprie attività (nel rispetto, ovviamente, delle regole statutarie nonché dei principi e delle politiche elaborate in sede nazionale).
Essi sceglieranno il proprio rappresentante nell’Assemblea federale nazionale nonché i propri candidati per qualsiasi tipologia di consultazione elettorale in completa autonomia dal livello nazionale di PROGETTO FEDERALE.
Nelle regioni in cui sono presenti più gruppi (ad esempio Emilia-Romagna, etc.), in fase transitoria, e, comunque, sino alla costituzione dell’Associazione regionale, detti gruppi dovranno coordinare tra loro le proprie attività. In ogni caso, nel momento in cui in tale periodo vi fosse la necessità di presentare liste a livello locale, i diversi gruppi saranno chiamati a mettersi d’accordo per ottenere l’uso del simbolo nazionale. In caso di controversie saranno le stesse strutture regionali a dirimerle. Qualora ciò non accadesse, sarà compito di PROGETTO FEDERALE trovare una soluzione.

6.      ASSEMBLEA FEDERALE NAZIONALE – FUNZIONI
1)     esprime le politiche nazionali sulla base delle indicazioni provenienti dalle varie Associazioni regionali federate nonché dagli strumenti di democrazia partecipata che saranno attivati;
2)     garantisce l’unitarietà della linea politica nazionale e si pone come stanza di compensazione di eventuali conflitti nelle relazioni tra le Associazioni regionali federate;
3)     coordina le diverse attività delle varie Associazioni regionali federate (che conserveranno comunque la loro autonomia all’interno dei princìpi comuni), anche attraverso l’invio di osservatori alle riunioni delle loro assemblee;
4)     approva i regolamenti e le regole necessarie al miglior coordinamento delle Associazioni regionali federate;
5)     cura le relazioni e la comunicazione a livello nazionale al fine del miglior coordinamento unitario delle attività federali e della attività regionali di valenza nazionale;
6)     gestisce le piattaforme nazionali per la democrazia partecipata;
7)     supporta l’attività dei gruppi parlamentari;
8)     dirige l’attività amministrativa e amministra il patrimonio federale in funzione delle proprie esigenze politiche nonché di quelle delle singole realtà territoriali;
9)     determina i criteri di ripartizione delle risorse;
10) vigila sull’osservanza dello Statuto e delle norme federali da parte di tutti gli associati;
11) controlla la regolarità amministrativa e contabile della gestione delle Associazioni regionali federate;
12) disciplina l’uso del simbolo nazionale e, in casi di eccezionale gravità, con voto a maggioranza qualificata, ne nega l’uso;
13) sanziona e/o esclude, con voto a maggioranza qualificata, quei gruppi o quei singoli che violassero le regole o i principi comuni in modo grave e reiterato;
14) disciplina le situazioni di conflitto di interesse;
Per lo svolgimento delle attività di cui sopra l’Assemblea federale nazionale avrà poteri di controllo, ispezione e verifica delle attività dei gruppi locali/Associazioni regionali, e potrà istituire organi e uffici secondo regole che saranno definite dall’Assemblea stessa. 
I lavori dell’Assemblea federale nazionale saranno disciplinati da un apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento.   

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